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Avviso ai litiganti

Accertamento con adesione è ok
anche senza recepire altrui ragioni

In tale procedura, non esiste, per l’Amministrazione fiscale, un obbligo giuridicamente sanzionato di confrontarsi in ogni caso con le motivazioni del contribuente

SINTESI: Non può farsi discendere l’illegittimità della pretesa impositiva dal mancato recepimento di tutte o parte delle deduzioni svolte dal contribuente nell’ambito della procedura di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, posto che non sussiste nell’ambito del procedimento con adesione un obbligo giuridicamente sanzionato per l’Amministrazione di confrontarsi con le ragioni del contribuente.
 
Ordinanza n. 27628 del 30 ottobre 2018 (udienza 1 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Mammone Giovanni - Est. Ariolli Giovanni
Procedura di accertamento con adesione – L’atto impositivo non è illegittimo se non recepisce le deduzioni svolte dal contribuente in quella sede – Non esiste un obbligo giuridico per l’Amministrazione di confrontarsi con le ragioni del contribuente
 
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