Accertamento con adesione è ok
anche senza recepire altrui ragioni
In tale procedura, non esiste, per l’Amministrazione fiscale, un obbligo giuridicamente sanzionato di confrontarsi in ogni caso con le motivazioni del contribuente
Ordinanza n. 27628 del 30 ottobre 2018 (udienza 1 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Mammone Giovanni - Est. Ariolli Giovanni
Procedura di accertamento con adesione – L’atto impositivo non è illegittimo se non recepisce le deduzioni svolte dal contribuente in quella sede – Non esiste un obbligo giuridico per l’Amministrazione di confrontarsi con le ragioni del contribuente