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Avviso ai litiganti

Accertamento “analitico-induttivo”:
metodo misto per rettificare redditi

Sono tre infatti i sistemi di calcolo a disposizione dell’Ufficio per rideterminare l’imponibile rispetto alla dichiarazione del contribuente. La motivazione è obbligatoria

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SINTESI: I) Nel regime introdotto dalla legge n. 212 del 2000, articolo 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
II) A fronte della dichiarazione del contribuente, l’Ufficio può rettificare in aumento l’imponibile esposto nella dichiarazione con tre metodi, quello analitico-contabile, quello extracontabile o induttivo e quello misto, analitico-induttivo. Con tale metodologia, la determinazione (o meglio, la rettifica) del reddito viene effettuata sempre nell’ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi, attivi o passivi, di cui risulti provata aliunde l’inesattezza o la mancanza.

Sentenza n. 13774 del 31 maggio 2013 (udienza 8 maggio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Iofrida Giulia
Accertamento – Accertamento cd. induttivo – Accertamento analitico-induttivo – Differenze
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