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Avviso ai litiganti

Accertamento in rettifica al coniuge
congiunge “in solido” i separati

La dichiarazione congiunta è una libera scelta volontaria dei coniugi che comporta la sottintesa accettazione dei rischi connessi alla coobbligazione solidale

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SINTESI: I coniugi, con la volontaria e libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, hanno accettato anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, in particolare, quelli connessi sia alla previsione della notifica al solo marito degli “accertamenti in rettifica” sia alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali. Di conseguenza, l’insorgenza della responsabilità solidale della moglie “codichiarante” non richiede che sia notificato anche a essa l’avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito (cfr Cassazione 27005/2007). Detta responsabilità solidale vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi (cfr Cassazione 9209/2011) e opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, atteso che l’articolo 17, comma 1, della legge n. 114/1977, pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte (cfr Cassazione 5202/2003). La posizione della moglie, coobbligata in solido, è garantita dal poter contestare anche nel merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, la obbligazione del coniuge entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale ella venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti. Siffatta tutela non è vanificata dalla eventuale successiva separazione fra coniugi o dallo scioglimento del matrimonio (cfr Cassazione 2021/2003) e da un ipotetico atteggiamento non collaborativo del marito, potendo anche la moglie separata impugnare autonomamente l’atto a lei notificato, e far valere, attraverso detta impugnazione, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria (cfr Corte Costituzionale, ordinanza 215/2004).
 
Sentenza n. 7612 del 2 aprile 2014 (udienza 15 gennaio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cigna Mario
Articolo 17 della legge n. 114 del 1977 – Dichiarazione congiunta dei coniugi - Notifica dell’avviso di accertamento solo al marito – Responsabilità solidale della moglie – Sussiste
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