SINTESI: In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471/1997, art. 12, comma 2 – il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale – ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, come appare evidente dalla stessa collocazione sistematica delle due norme, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Cfr. Cass. 2439/2007; conf. Cass. 25468/2008; 25671/2008; 13577/2010).
Sentenza n. 22491 del 2 ottobre 2013 (udienza 11 aprile 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cigna Mario
Mancata emissione ricevuta o scontrino fiscale – Sanzione sospensione esercizio attività – Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 – Specialità – Irrogabilità anche in presenza di definizione agevolata ex art. 16 D.Lgs. n. 472/1997
Accettare la definizione agevolata
non riapre le porte del negozio
E’ una norma speciale indipendete dalle sanzioni che disciplina la sospensione dell’attività per il ripetersi di violazioni tributarie
