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Avviso ai litiganti

Accettare la definizione agevolata
non riapre le porte del negozio

E’ una norma speciale indipendete dalle sanzioni che disciplina la sospensione dell’attività per il ripetersi di violazioni tributarie

porte di un negozio
SINTESI: In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471/1997, art. 12, comma 2 – il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale – ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, come appare evidente dalla stessa collocazione sistematica delle due norme, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Cfr. Cass. 2439/2007; conf. Cass. 25468/2008; 25671/2008; 13577/2010).
 
Sentenza n. 22491 del 2 ottobre 2013 (udienza 11 aprile 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cigna Mario
Mancata emissione ricevuta o scontrino fiscale – Sanzione sospensione esercizio attività – Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 – Specialità – Irrogabilità anche in presenza di definizione agevolata ex art. 16 D.Lgs. n. 472/1997
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