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Avviso ai litiganti

Acconti ignorati in contabilità:
l’analitico-induttivo è favorito

A supportare lo specifico protocollo di verifica, le presunzioni di gravità, precisione e concordanza che valgono quando i registri non collimano con i contratti conclusi

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SINTESI: L’accertamento analitico-induttivo con il quale sono recuperati a tassazione maggiori ricavi tramite la dimostrazione di un sistema di sottofatturazione dei prodotti venduti con omessa contabilizzazione degli acconti ricevuti dai clienti è assistito dalle presunzioni di gravità, precisione e concordanza ex articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr n. 600 del 1973, se basato sul confronto cartolare tra i contratti conclusi con i clienti e i registri contabili. La divergenza che emerge in ordine all’importo del prezzo dei prodotti venduti e l’importo dei contratti di finanziamento, anche in relazione alle scritture contabili del contribuente, costituisce fatto il cui esame è doveroso da parte del giudice del merito.
 
Ordinanza n. 21445 del 17 ottobre 2011 (udienza del 22 settembre 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Merone, Rel. Cosentino
Iva – Accertamento induttivo – Sottofatturazione – Omessa contabilizzazione degli acconti – Presunzioni gravi precise e concordanti – Elementi di prova addotti a fondamento
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