Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Addio al bonus aree svantaggiate,
se il Cvs arriva fuori tempo massimo

Le informazioni sull’investimento inviate in ritardo fanno saltare l’agevolazione (articolo 62, comma 1, lettera e, legge n. 289/2002)

addio

SINTESI: L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 388 del 2000, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e, della L. n. 289 del 2002), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza.
 
Ordinanza n. 25728 del 14 ottobre 2019 (udienza 14 maggio 2019)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Conti Roberto Giovanni
Art. 8 della L. n. 388 del 2000 – Crediti di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate – L’imprenditore decade dal beneficio se omette di presentare, nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica con le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento (cosiddetto “modello CVS”)

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