SINTESI. I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile (cfr. Cass., sent. n. 13346/2016).
Sentenza n. 28061 del 31 ottobre 2019 (udienza 2 luglio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. Criscuolo Aldo
Agevolazioni prima casa – Spettano solamente a chi dimostri di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile – Non rilevano altre situazioni di fatto