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Avviso ai litiganti

Al controllo automatizzato
non c’è nulla da ribattere

Verifica ed eventuali sanzioni dipendono esclusivamente dalle informazioni fornite dallo stesso contribuente

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SINTESI: Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’amministrazione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute.
 
Ordinanza n. 25623 del 22 settembre 2021 (udienza 26 maggio 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Fracanzani Marcello Maria
Cartella emessa ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Non ha natura impositiva – Deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente – Se dai dati dichiarati emerge un tardivo versamento delle ritenute operate, è onere del contribuente fornire la prova della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute

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