Alla “rinascita” del fallito
il Fisco può chiedere il conto
In base alle norme ante riforma del 2006, i creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “ in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti
Ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 (udienza 7 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Chindemi Domenico - Est. Cirese Marina
Chiusura del fallimento – Il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare – Art. 120 della L. Fall. nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 – I creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti – L’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis”