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Avviso ai litiganti

Anche i prelievi dal conto aziendale legittimano l’accertamento al socio

Il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi deducibili dalla movimentazione bancaria non costituiscono acquisizione di utili

SINTESI: Nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589). Invero, il DPR n. 600 del 1973, art. 32, come il DPR n. 633 del 1972, art. 51, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale (Cass. 5 dicembre 2007, n. 25365; 5 ottobre 2007, n. 20858; 27 luglio 2007, n. 16720; 13 giugno 2007, n. 13819; 21 marzo 2007, n. 6743; 8 settembre 2006, n. 19330; 23 giugno 2006, n. 14675; 9 settembre 2005, n. 18016).
 
Sentenza n. 6906 del 25 marzo 2011 (udienza del 15 dicembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. Giacalone
Accertamento induttivo – Prelievi non giustificati – Redditi del socio – Onere della prova
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