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Avviso ai litiganti

Appellarsi al mancato contraddittorio
non può essere un mero pretesto

Il vincolo è ordinario per i tributi comunitari e, in ogni caso, il contribuente deve enunciare concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere

SINTESI: In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
 
Sentenza n. 2248 del 30 gennaio 2018 (udienza 21 novembre 2017)
Cassazione civile, sezione V
Verifiche fiscali – L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale opera solo per i tributi “armonizzati” – È onere del contribuente enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede – Per i tributi “non armonizzati”, non essendo legislativamente previsto un analogo generale vincolo, l’obbligo esiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito
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