Appellarsi al mancato contraddittorio
non può essere un mero pretesto
Il vincolo è ordinario per i tributi comunitari e, in ogni caso, il contribuente deve enunciare concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere
Sentenza n. 2248 del 30 gennaio 2018 (udienza 21 novembre 2017)
Cassazione civile, sezione V
Verifiche fiscali – L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale opera solo per i tributi “armonizzati” – È onere del contribuente enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede – Per i tributi “non armonizzati”, non essendo legislativamente previsto un analogo generale vincolo, l’obbligo esiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito