SINTESI: Qualora l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr., ex multis, Cass. n. 17758 del 2019).
Ordinanza n. 24311 del 3 novembre 2020 (udienza 10 luglio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Fuochi Tinarelli Giuseppe – Est. Triscari Giancarlo
Riproposizione in appello delle medesime ragioni dedotte in primo grado – Per l’amministrazione finanziaria è assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992