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Avviso ai litiganti

Applicabilità dell’Irap: non basta solamente il tipo di attività svolta

La Ctr deve valutare tutti gli elementi forniti dall’ufficio fiscale per decidere se applicare o meno l’imposta in funzione dell’autonoma organizzazione

SINTESI: Le SS.UU. di questa Corte (n. 12108/2009) hanno affermato che, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446/1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla legge n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Ordinanza n. 12344 del 7 giugno 2011 (udienza del 3 maggio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Didomenico
Irap – Presupposti – Autonoma organizzazione – Valore degli ammortamenti e compensi a terzi – Difetto di motivazione della sentenza di merito
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