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Avviso ai litiganti

Assolto l’onere d’impugnazione
se l’appello ha gli stessi motivi

L’Amministrazione finanziaria che riproponga in secondo grado le ragioni del primo soddisfa quanto richiesto dall’articolo 53 del Dlgs 546/92

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SINTESI: Nel processo tributario, ove l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’articolo 53 del Dlgs n. 546/1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici.
 
Ordinanza n. 1424 del 26 gennaio 2015 (udienza 17 dicembre 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Perrino Angelina Maria
Processo tributario – Appello dell’Amministrazione finanziaria in cui si ribadiscono le stesse ragioni e argomentazioni come già dedotte in primo grado – Si ritiene assolto l’onere d’impugnazione specifica ex articolo 53 del Dlgs. n. 546 del 1992 atteso il carattere devolutivo del mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr Cassazione 3064/2012).
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