SINTESI: Anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui "in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato" (Cass. nn. 16730/2008, 11765/2008, 3022/2007).
Sentenza n. 3706 del 17 febbraio 2010 (udienza del 13 ottobre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. Greco
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione - Condizioni - Principio di inerenza - Natura commerciale - Insufficienza - D.P.R. n. 633 del 1972
Attività economica e inerenza. All'incrocio c'è la detrazione Iva
Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa. Occorre anche la strumentalità del bene; provarla spetta al contribuente
