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Avviso ai litiganti

Avviso di accertamento, motivazione
integrata ma soltanto se necessario

Il contribuente deve dimostrare che gli atti citati ma non riportati sono essenziali per giustificare la pretesa

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SINTESI: Con riferimento alla disciplina introdotta dal c.d. Statuto del contribuente, ratione temporis applicabile, si è statuito che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (art. 7 della Legge n. 212 del 2000,) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione finanziaria, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, comma 3, della Legge n. 241 del 1990, nel senso che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto; - pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 28756 del 2020, nonché Cass. n. 11866 del 2018).

Ordinanza n. 24381 del 5 agosto 2022 (udienza 8 giugno 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Hmeljak Tania
Motivazione degli avvisi di accertamento – Obbligo dell’Amministrazione di allegare gli atti citati nell’avviso ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 – Va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che sorreggono l’atto impositivo – Motivazione in cui si opera il rinvio ad atti noti al contribuente – In caso di impugnazione, il contribuente deve provare che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, è necessaria ad integrarne la motivazione

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