SINTESI: In tema di riscossione coattiva, l’amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l’avviso di mora per un’obbligazione tributaria della società in nome collettivo, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 c.c. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all’atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare (cfr., da ultimo, Cass. n. 6020 del 2020).
Ordinanza n. 24677 del 16 agosto 2023 (udienza 11 luglio 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo
Riscossione coattiva – L’amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l’avviso di mora per un’obbligazione tributaria della società in nome collettivo – Non rileva il fatto che questi sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo
Avviso di mora all’ex socio
solidale a tutto campo con la Snc
Il membro fuoriuscito risponde della pretesa tributaria sempreché, naturalmente, sia garantito il suo diritto alla difesa
