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Avviso ai litiganti

Avvocati, l'unione fa la forza. Non tanta da sottrarsi all'Irap

L'attività degli studi legali associati integra il presupposto d'imposta per la forma nella quale è svolta, a prescindere dall'autonoma organizzazione

SINTESI: Lo studio legale associato rientra tra i soggetti passivi dell'Irap ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 446 del 1997 e sussiste il presupposto dell'attività autonomamente organizzata di cui all'art. 2 del citato decreto. L'art. 3 individua espressamente, al comma 1, lett. c), le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3, (Tuir), vale a dire le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. L'attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente "organizzati" per la forma nella quale l'attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d'imposta ("in ogni caso"), prescindendosi dal requisito dell'autonoma organizzazione.

Ordinanza n. 22212 del 29 ottobre 2010 (udienza del 30 aprile 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Merone, Rel. Greco
Irap - Studio legale associato - Autonoma organizzazione - Sussiste
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