Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

In base ai metri è casa di lusso,
se vivibile lo sa solo il titolare

Grava sul contribuente l’onere di provare, tramite idonea documentazione tecnica, che parte dell’immobile in questione non è utilizzabile a scopo abitativo

SINTESI: Il calcolo della superficie utile dell’immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 agosto 1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità, in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (cfr., in tal senso, Cassazione 23591/2012). A fronte dell’irrilevanza del mero dato catastale, grava sul contribuente l’onere di provare, tramite idonea documentazione tecnica, che i vani in questione non sono utilizzabili a scopo abitativo.
 
Ordinanza n. 24051 del 3 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Chindemi Domenico - Est. Fasano Anna Maria
Immobile di lusso ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 agosto 1969 – Il calcolo della superficie utile va compiuto a prescindere dalla non abitabilità di parte degli ambienti – Rileva unicamente l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana – Il contribuente ha l’onere di provare che i vani in questione non sono utilizzabili a scopo abitativo
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/base-ai-metri-e-casa-lusso-se-vivibile-sa-solo-titolare