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Avviso ai litiganti

Basta il salto di una sola rata
per l’addio al condono clemenziale

Inapplicabile la norma in base alla quale il mancato pagamento delle quote successive alla prima comporta solo l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto

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 SINTESI: Il condono previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002 ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dalla medesima legge n. 289 del 2002 (articoli 7, 8, 9, 15 e 16). Infatti, mentre le seconde introducono un condono tributario premiale, riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’articolo 9-bis concede un condono tributario clemenziale, che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere, come logica vuole, alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario, cfr. Cass. 12 marzo 2004, n. 5077; 31 agosto 2007, n. 18353). Pertanto, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’articolo 9-bis (come modificato dall’articolo 2, comma 45 della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria per il 2004), il condono è condizionato all’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dall’articolo 9-bis, comma 1, legge n. 289 del 2002. Non può infatti ritenersi applicabile al condono di cui all’articolo 9-bis, il principio affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall’articolo 16 della medesima legge n. 289, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi dell’articolo 14 del Dpr n. 602 del 1973, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, oltre agli interessi legali (Cass., 23 ottobre 2006, n. 22788; vedi anche Cass., 28 maggio 2007, n. 12410; 22 marzo 2006, n. 6370; 6 ottobre 2010, n. 20745; 23 luglio 2010, n. 17396, in motivazione).
 
Ordinanza n. 17600 del 23 agosto 2011 (ud. del 6 luglio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Olivieri
Definizione dei ritardati od omessi versamenti - Art. 9-bis legge n. 289 del 2002 – Omesso o ritardato versamento di rate successive alla prima – Inefficacia della definizione
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