Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Il bene utilizzato da terzi
non può essere “strumentale”

La deduzione spetta soltanto per i costi sostenuti in relazione ad acquisti funzionali alla produzione di ricavi per l’azienda

beni materiali

SINTESI. Avuto riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ai fini della deducibilità delle spese per i beni materiali, occorre, non solo l’effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l’effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell’esercizio dell’impresa, dovendo, pertanto, escludersi la persistenza del rapporto strumentale tra bene ed attività aziendale nell’ipotesi in cui il bene suddetto sia utilizzato da terzi, salvo che proprio la locazione di beni materiali non costituisca lo specifico oggetto dell’attività aziendale. In altre parole i costi dei beni sono deducibili, purché i costi siano sostenuti in funzione della produzione di ricavi e, dunque, a condizione che i beni acquistati siano non soltanto strumentali alla specifica attività aziendale ma anche effettivamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa.

Sentenza n. 13384 del 1° luglio 2020 (udienza 10 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Saieva Giuseppe
Determinazione del reddito d’impresa – Deducibilità delle spese per i beni materiali – Occorre l’effettiva strumentalità dei beni, nonché l’effettiva utilizzazione di essi – Si deve escludere la persistenza del rapporto strumentale tra bene ed attività aziendale nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da terzi

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