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Avviso ai litiganti

Beni del fondo patrimoniale
ipotecabili per debiti con l’Erario

La prova della estraneità ai bisogni della famiglia grava sul contribuente

ipoteca

SINTESI: L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria di cui all’art. 77 DPR n. 602 del 1973, sicché tale iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cfr, in tal senso, Cass. n. 20998/2018).

Sentenza n. 15459 del 7 giugno 2019 (udienza 9 maggio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Mondini Antonio
Art. 170 c.c. – Condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale - Art. 77 DPR n. 602 del 1973 - Iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni facenti parte del fondo patrimoniale – È legittima se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia – Il debitore opponente ha l’onere di provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, nonché la circostanza che il debito è stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari

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