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Avviso ai litiganti

La “buona fede” è insostenibile
se difetta di massima diligenza

Per obiettare all’indebita fruizione del regime del margine, occorre dimostrare di aver verificato adeguatamente la legittimità dell’operazione

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SINTESI: In tema di Iva, il regime del margine, previsto dall’art. 36 del DL n. 41 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto, in proporzione al caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.
 
Ordinanza n. 24707 del 3 ottobre 2019 (udienza 12 giugno 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Leuzzi Salvatore
Iva – Art. 36 del DL n. 41 del 1995 – Regime del margine – L’amministrazione contesta al cessionario la fruizione indebita di tale regime – Il cessionario deve dimostrare di aver agito in buona fede e di aver usato la massima diligenza

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