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Avviso ai litiganti

Buonuscita a carico del dipendente,
sconta l’imposizione ordinaria

La parte dell’indennità alimentata con contributi versati dal lavoratore deve essere soggetta all’Irpef non ravvisandosi in tale principio alcun profilo di incostituzionalità

calcolo

SINTESI: in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini Irpef, a norma dell’art. 2 della L n. 482 del 1985, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili (Cassazione  n. 8403/2013).

Ordinanza n. 19072 del 14 settembre 2020 (udienza 8 luglio 2020) della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Mocci Mauro - Est. Conti Roberto Giovanni
Art. 2 della L n. 482 del 1985 - Determinazione della base imponibile - Indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato – Parte di indennità alimentata con contributi interamente ed esclusivamente versati dal dipendente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – Tale parte di indennità soggiace ad imposizione fiscale ordinaria
 

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