Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

“Cades” o “Pades” pari sono,
la firma digitale è valida

Non sono ravvisabili indicazioni in dottrina e prassi che richiedano soltanto file con estensione “p7m”

firma digitale

SINTESI: Non esiste un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l’estensione finale “p7m”, rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto “nomefile.pdf”, atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche con riferimento al diritto Euro unitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf” (cfr. Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018)
 
Ordinanza n. 18965 dell’11 settembre 2020 (udienza 13 luglio 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Mocci Mauro – Est. Capozzi Raffaele
Firma digitale – Non esiste un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES con l’estensione finale “p7m” – Un atto sottoscritto con la firma digitale in formato PADES con estensione “pdf” offre tutte le garanzie della autenticità della firma – Il diritto dell’UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l’equivalenza delle due firme digitali

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