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Avviso ai litiganti

Cancellazione crediti inesigibili. Competenza fiscale senza deroghe

Il periodo d'imposta in cui dedurre la perdita non può che essere quello in cui si manifestano gli elementi certi e precisi che provano l'irrecuperabilità

SINTESI: Il Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perchè in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa. La prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito né che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore (v. pure Cassazione, sentenze n. 16330 del 2005, n. 12831 del 2002).

Sentenza n. 22135 del 29 ottobre 2010 (udienza del 23 settembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Bognanni
IRPEF - Redditi d'impresa - Perdite sui crediti - Deducibilità nell'anno in cui si ha certezza dell'evento
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