SINTESI: L’avviso contenente l’intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all’art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l’atto presupposto e, più in generale, l’atto da cui è sorto il debito nei confronti dell’erario, sicchè tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 1961 del 2019).
Ordinanza n. 11143 del 6 aprile 2022 (udienza 23 febbraio 2022)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Napolitano Lucio – Est. Conti Roberto Giovanni
Intimazione di pagamento – Non integra un nuovo atto impositivo – Resta sindacabile solo per vizi propri – Non per questioni attinenti l’atto presupposto