SINTESI: In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso, Cass. n. 28570 del 2019, e può rilevarsi che il ricorrente non ha provveduto a trascrivere il contenuto della cartella di pagamento.
Ordinanza n. 30806 del 19 ottobre 2022 (udienza 22 settembre 2021) della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CIRILLO Ettore - Est. DI MARZIO Paolo
Processo tributario – Impugnazione della sentenza sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione della cartella – Il ricorrente deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato pena l’inammissibilità del ricorso