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Avviso ai litiganti

Con cartiera o società fantasma
legittimi di dubbi del Fisco

Spetta al contribuente, ai fini della detrazione Iva o deduzione dei costi, provare l’effettiva effettuazione dell’operazione

punti interrogativi

SINTESI: Con riferimento alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in tema di Iva, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
 
Sentenza n. 31789 del 5 dicembre 2019 (udienza 8 ottobre 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Cataldi Michele
Iva – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Detrazione dell’imposta – È onere del contribuente dare la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate – L’esibizione della fattura o della regolarità formale della documentazione contabile non integra l’assolvimento di tale onere probatorio

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