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Avviso ai litiganti

La Cassa piange, l'ufficio ride. Legittimo l'accertamento induttivo

L'anomalia contabile - esistenza di un saldo negativo nel conto - fa presumere ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo

SINTESI: Deve essere respinta la censura relativa all'accertamento eseguito dall'Ufficio con metodo analitico induttivo con il quale è stato identificato l'importo dei ricavi non contabilizzati sulla base della cifra corrispondente al saldo negativo espresso nel c/cassa, senza peraltro che fossero computati i costi relativi alla ricostruzione del reddito. La Corte di cassazione ha avuto già modo di pronunciarsi in ipotesi similari statuendo un principio di diritto condiviso da questo Collegio, secondo il quale: "In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo".

Sentenza n. 24509 del 20 novembre 2009 (udienza del 13 ottobre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria civile - Pres. Altieri, Rel. Marigliano
Accertamento induttivo - Saldo negativo di cassa - Legittimità - Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
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