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Avviso ai litiganti

Tra cedente e cessionario d’azienda
la solidarietà non include l’avviso

L’accertamento deve essere notificato all’interessato e non agli altri soggetti che possono essere tenuti al pagamento

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SINTESI: L’articolo 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, prevede la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l’ipotesi della cessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui la responsabilità è paritaria e illimitata (comma 4); in nessuno dei due casi, tuttavia, l’avviso di accertamento diretto al cedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall’art. 42, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, secondo cui l’avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell’imposta accertata (cfr. Cass. n. 26480 del 2020).

Ordinanza n. 7469 dell’8 marzo 2022 (udienza 22 febbraio 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Giudicepietro Andreina
Art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Cessione d’azienda - Responsabilità solidale del cessionario per il pagamento delle imposte e delle sanzioni – Nei casi di cessione lecita la responsabilità è sussidiaria e limitata – Nel caso di cessione in frode al fisco la responsabilità è paritaria e illimitata – In nessuno dei due casi l’avviso di accertamento diretto al cedente deve essere notificato anche al cessionario

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