SINTESI: In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1-quinquies del DL n. 44 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile (cfr., ex multis, Cass. nn. 22728, 22907 e 22917 del 2023).
Ordinanza n. 30303 del 31 ottobre 2023 (udienza 18 ottobre 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo
Centrali geotermiche – I pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti e gli alternatori e i trasformatori vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita
Centrali geotermiche: nella rendita
tutte le installazioni funzionali
Il calcolo deve includere qualsiasi struttura che contribuisca ad assicurare, in via ordinaria, all’unità immobiliare, un’autonomia produttiva e reddituale stabile
