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Avviso ai litiganti

La cessione multipla di quote sociali
sconta l’imposta di registro “plurima”

L’operazione non può essere considerata come un negozio complesso, sottoposto a tassazione unica, ma come negozi collegati, ciascuno adeguatamente giustificato sotto il profilo causale

Cessione quote

SINTESI: In tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi dell’art. 21, comma 1, del DPR n. 131 del 1986, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del citato art. 21, comma 2, ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 c.c., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci (cfr., Cass. n. 22899/14 e, più recentemente, Cass. n. 25341/18).
 
Sentenza n. 16706 del 21 giugno 2019 (udienza 22 maggio 2019) della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CHINDEMI Domenico - Est. STALLA Giacomo Maria
Imposta di registro - Art. 21, comma 1, del DPR n. 131 del 1986 - Contestuali cessioni di quote di società di persone – Ogni cessione è soggetta ad imposta - Non viene in rilievo un negozio complesso ma negozi collegati ciascuno adeguatamente giustificato sotto il profilo causale
 

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