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Avviso ai litiganti

Ci vuole la “forza maggiore”
per mantenere le agevolazioni

Eventuali ritardi sopravvenuti, imprevedibili e inevitabili non fanno perdere i benefici prima casa se non imputabili, direttamente o indirettamente, al comportamento dell’acquirente

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SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.

Ordinanza n. 1578 del 26 gennaio 2021 (udienza del 6 novembre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. Dell’Orfano Antonella
Art. 33, comma 3, della Legge n. 388 del 2000 – Agevolazioni ipocatastali per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati – Non si decade dall’agevolazione soltanto se l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge per causa di forza maggiore

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