SINTESI: In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del DL n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75 del 1993, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura 10 DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (cfr. Cass. n. 2268 del 2014).
Sentenza n. 6970 dell'8 marzo 2023 (udienza 1 marzo 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Stalla Giacomo Maria
Classamento di immobili – Attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura cd DOCFA – L’avviso di classamento dell’immobile è correttamente motivato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile
Il classamento con Docfa
è motivazione sufficiente
La procedura e la stima dell’ufficio consentono al contribuente di conoscere gli elementi necessari ai fini dell’eventuale ricorso
