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Avviso ai litiganti

La classificazione tramite docfa
costituisce da sola una garanzia

L’atto adottato contiene gli elementi necessari al contribuente per difendersi in contenzioso e quindi non richiede altre motivazioni

SINTESI: Con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (D.M. n. 701 del 1994), - procedura, questa, connotata da una “struttura fortemente partecipativa”, - la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l’obbligo di motivazione “deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio... e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi  di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass., n. 29373 del 2019)

Ordinanza n. 14933 dell’11 maggio 2022 (udienza 19 gennaio 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Paolitto Liberato
Atto di classamento a seguito di procedura docfa – Obbligo di motivazione – È rispettato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio – In questo modo è tutelato il diritto di difesa del contribuente in giudizio

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