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Avviso ai litiganti

Il compenso del giudice di pace
sconta le imposte sui redditi

Non è sostenibile la tesi della intassabilità della cifra percepita per tale funzione, in ragione del suo carattere indennitario o della natura onoraria dell’attività

SINTESI: In tema di IRPEF il compenso percepito dai giudici di pace istituiti con l’art. 1, della legge n. 374/1991, va assoggettato a tassazione, atteso che l’art. 47, comma 1, lett. f) del DPR n. 917/1986 (nel testo anteriore alla modifica apportata, con effetto dal 1° gennaio 1998) assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un’attività comportante l’“esercizio di pubbliche funzioni”. Né a diversa conclusione può condurre qualsiasi argomentazione relativa sia alla natura dell’attività medesima - onoraria ed estranea al rapporto di lavoro dipendente - sia al carattere dell’emolumento percepito, “indennitario” in senso lato, e quindi non costituente stipendio di un dipendente pubblico, trattandosi di considerazioni irrilevanti di fronte ad una disposizione che, elencando i redditi da ritenere, ai fini fiscali, “assimilati” a quelli del lavoro dipendente, presuppone proprio che si tratti di somme estranee al concetto di reddito di lavoro dipendente in senso stretto.
 
Sentenza n. 18031 del 14 settembre 2016 (udienza 7 giugno 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Schirò Stefano - Est. Sabato Raffaele
Irpef – Il compenso percepito dai giudici di pace è soggetto a tassazione - L’articolo 47, comma 1, lettera f), Dpr 917/1986, assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un’attività comportante l’“esercizio di pubbliche funzioni”
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