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Avviso ai litiganti

Comunicazione di irregolarità:
invio dovuto con risultato diverso

L’omissione dell’adempimento determina non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione

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SINTESI: In materia di riscossione, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr, ex multis, Cass. n. 17479 del 2019).

Ordinanza n. 11671 del 4 maggio 2021 (udienza 23 febbraio 2021)
Cassazione Civile, sezione VI - 5 - Pres. Lucio Luciotti - Est. Lorenzo Delli Priscoli
Art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 – L’invio della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta - Tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti - La relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione

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