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Avviso ai litiganti

Conciliazione e lite conclusa
solo con il passaggio in cassa

Il raggiungimento dell'accordo tra ufficio e contribuente rappresenta esclusivamente la mossa iniziale verso la definizione risolutiva del contenzioso

cassa
SINTESI: Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta “breve postfissazione” – in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell’udienza e prima della trattazione in camera di consiglio – la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l’udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio dell’udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma l per la conciliazione cosiddetta “breve prefissazione”, in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell’udienza di trattazione; in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall’Ufficio, che non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l’interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso.
 
Ordinanza n. 14547 del 13 luglio 2015 (udienza 21 maggio 2015)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Conti Roberto Giovanni
Art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – La cessazione della materia del contendere si ha solo con il versamento della somma concordata – In mancanza della fissazione dell’udienza di trattazione e del versamento la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall’Ufficio
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