Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

La concordata rinuncia del credito
non si considera onere pluriennale

Deve essere qualificata come sopravvenienza passiva da imputare per intero nel periodo di imposta in cui è accaduto l’evento

SINTESI: In presenza di un accordo transattivo tra due società che preveda la rinuncia reciproca dei crediti, l’indicazione in bilancio tra le “immobilizzazioni immateriali” di uno dei crediti a cui si è rinunciato nell’accordo transattivo, rende legittimo l’avviso di accertamento che recuperi a tassazione, ai fini Ires, la quota ammortizzata del credito e la quota residua e, ai fini Irap, la sola quota ammortizzata. La rinuncia di un credito convenuta in sede transattiva non è qualificabile, infatti, quale onere pluriennale, ovvero quale costo di sviluppo di mercato, bensì quale mera sopravvenienza passiva da imputare interamente, ex articolo 88 del Dpr n. 917 del 1986, vigente ratione temporis, nel periodo di imposta in cui l’evento è sopravvenuto.
 
Sentenza n. 23827 del 23 novembre 2016 (udienza 28 settembre 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Terrusi Francesco
Accordo transattivo tra società che prevede la rinuncia reciproca dei crediti – L’indicazione in bilancio tra le “immobilizzazioni immateriali” di uno dei crediti oggetto dell’accordo rende legittimo l’avviso di accertamento ai fini Ires e Irap
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