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Avviso ai litiganti

Con il condono “clemenziale” si fa presto a tornare indietro

E’ un tipo di definizione che si perfeziona solo versando tutte le rate, puntualmente alla scadenza ed esattamente per gli importi dovuti

SINTESI: Va ribadito (cfr Cass. 6 ottobre 2010, n. 20746) che la definizione agevolata prevista dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si perfeziona soltanto con il versamento di tutte le rate, puntualmente alla scadenza ed esattamente per gli importi dovuti. La possibilità di perfezionare il condono con il versamento della prima rata vale, infatti, per altre fattispecie di condono di natura c.d. “premiale” e non altresì per quelle di natura c.d. “clemenziale”, come la definizione dei ruoli di cui all’art. 12 e la definizione degli omessi versamenti ex art. 9-bis di cui alla medesima legge n. 289 del 2002. Al condono di cui all’art. 12 della legge. n. 289 del 2002 non può ritenersi dunque applicabile il principio affermato da questa Corte con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto , ai sensi del Dpr n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali.

Sentenza n. 24316 del 1° dicembre 2010 (udienza del 28 settembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Altieri, Rel. Scarano
Definizione agevolata dei ruoli ex art. 12 legge n. 289 del 2002 – Provvedimento clemenziale – Mancato pagamento delle rate successive alla prima – Inefficacia delle definizione
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