Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Condono fiscale: i patti sono patti.
La violazione implica le sanzioni

L’istanza di definizione del “perdono” diviene inefficace e si perde anche la possibilità di avvalersi della definizione anticipata

SINTESI: In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 – che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale – nell’ipotesi prevista dall’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata.
 
Ordinanza n. 10206 del 27 aprile 2018 (udienza 26 ottobre 2017)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Greco Antonio - Est. Mengoni Enrico
Condono fiscale – Articolo 9-bis, legge 289/2002 – La non applicazione delle sanzioni si verifica solo con l’integrale pagamento – L’omesso o non integrale pagamento comporta l’inefficacia dell’istanza di definizione
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/condono-fiscale-patti-sono-patti-violazione-implica-sanzioni