Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Condono: l’esattezza dei versamenti
va dimostrata dal contribuente

L’eventuale buona fede sulla correttezza dei comportamenti rispetto alle regole dell’istituto è irrilevante e non idonea a impedire la decadenza della sanatoria

SINTESI: In tema di condono fiscale e con riferimento alla speciale procedura prevista dalla L. n. 289 del 2002, per la definizione dei carichi (inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro una certa data) mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo (oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario) non è prescritta a carico dell’Agenzia delle Entrate alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, sicché occorre accertare la corrispondenza tra quanto versato ed il ruolo oggetto della controversia, gravando sul contribuente l’onere di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano al 25% dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) restando, peraltro, irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza (Cfr., ex multis, Cass. 8772/2017 e 21416/2016).
 
Ordinanza n. 642 del 12 gennaio 2018 (udienza 7 dicembre 2017)
Cassazione civile, sezione V
Condono ex L. n. 289 del 2002 – L’Agenzia delle entrate non è tenuta a rilasciare alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto – E’ onere del contribuente provare che il versamento riguarda la controversia in corso e che le somme pagate corrispondono al 25% dell’importo iscritto a ruolo
 
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