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Avviso ai litiganti

Condono: il mancato versamento non estingue il rapporto tributario

L’omissione non fa cessare gli effetti connessi alla dichiarazione della volontà di pagare le somme esposte nell’istanza di sanatoria

SINTESI: Le dichiarazioni integrative previste, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, dalla legge n. 413 del 1991, diversamente dalle altre dichiarazioni fiscali, non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili o revocabili, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente i cui effetti non sono, peraltro, rimessi alla volontà di quest’ultimo ma sono previsti dalla legge. L’irrevocabilità della dichiarazione integrativa, prevista dall’art. 57 della legge n. 413 del 1991, non può tuttavia essere intesa nel senso che essa comporti addirittura l’estinzione per novazione del rapporto tributario originario, il quale, viceversa, permane finché il debito di imposta non venga saldato. Ne discende che il mancato pagamento delle somme dovute per il condono, pur dopo l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale, non comporta in alcun modo l’estinzione dell’originario rapporto tributario, che permane fino al definitivo e completo pagamento delle rate di imposta dovute. Il mancato adempimento totale non può, dunque, determinare la cessazione degli effetti connessi alla dichiarazione della volontà di pagare le somme esposte nell’istanza di condono, che restano, quindi, dovute al fisco (cfr. Cass. n. 15172/06), sia per quanto concerne gli importi non ancora corrisposti, sia per quanto concerne le somme già pagate che, di conseguenza, non possono essere restituite al contribuente, ma restano definitivamente acquisite dall’amministrazione.

Sentenza n. 9888 del 5 maggio 2011 (udienza del 3 marzo 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Valitutti
Condono – Dichiarazione integrativa – Natura – Irrevocabilità – Effetti – Estinzione per novazione del rapporto tributario originario – Esclusione – Conseguenze
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