SINTESI: In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari o aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr. Cass. n. 475/2018).
Ordinanza n. 9209 del 3 aprile 2019 (udienza 31 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Capozzi Raffaele
Conferimento in una società di beni immobili – Applicazione dell’imposta di registro – Determinazione della base imponibile – Non si deducono le passività che non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale