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Avviso ai litiganti

Confinati al ricorso introduttivo
i motivi dell’annullamento dell’atto

Nuovi fatti e documenti sono ammessi soltanto se sconosciuti e se presentati dalle altre parti o per ordine della Commissione

figure geometriche

SINTESI: Nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, per essere ammissibile la presentazione di motivi aggiunti unicamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione” (art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992). La deduzione, nella memoria depositata lite pendente, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento è pertanto inammissibile, in quanto la controversia ha un oggetto rigidamente circoscritto alle contestazioni avverso l’atto impositivo proposte con il libello introduttivo, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19616 del 2018).

Ordinanza n. 38016 del 2 dicembre 2021 (udienza 17 settembre 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Rossi Raffaele
Processo tributario – Il thema decidendum è limitato alle censure dedotte dal contribuente nel ricorso di primo grado – È ammissibile la presentazione di motivi aggiunti solo ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – La deduzione, nella memoria depositata lite pendente, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento è inammissibile

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