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Avviso ai litiganti

Il consenso alle indagini bancarie
non deve essere per forza motivato

L’autorizzazione ha natura preparatoria e non si configura come provvedimento o atto impositivo, per i quali sussiste tale obbligo

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SINTESI: In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, con la conseguenza che non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, della L. n. 241 del 1990 e dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000, un obbligo di motivazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 19564 del 2018).
 
Ordinanza n. 21383 del 6 ottobre 2020 (udienza 14 giugno 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Perrino Angelina – Est. Mucci Roberto
Autorizzazione agli uffici per svolgere le indagini bancarie – Non necessita di alcuna motivazione – La legge non dispone nessun obbligo – L’atto ha una funzione organizzativa interna ed ha natura meramente preparatoria
 

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