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Avviso ai litiganti

La contabilità può ingannare
nonostante la bella “presenza”

Legittimo l’accertamento induttivo del reddito d’impresa basato anche su un solo elemento, purché idoneo a far nascere dubbi sull’attendibilità delle scritture

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SINTESI: La Corte ribadisce il principio, già espresso in precedente giurisprudenza, per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi (Cass. n. 12167/2014; Cass.14068/2014); inoltre, evidenzia che, per costante giurisprudenza in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. nn. 17574/2009 e 6567/2014).
 
Ordinanza n. 843 del 19 gennaio 2016 (udienza 25 novembre 2015)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Cigna Mario
Accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa – Contabilità confliggente con i criteri della ragionevolezza
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