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Avviso ai litiganti

Contabilità su supporti magnetici. Vale solo per l'esercizio corrente

E' inoltre necessario che i registri meccanografici risultino aggiornati e i dati vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti

SINTESI: Il DL n. 357 del 1994, art. 7, comma 4-ter, nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 342 del 2000, prevedeva che "a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". Da tale norma si ricava dunque che la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, che però a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all'esercizio corrente e purché in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti.

Sentenza n. 22851 del 10 novembre 2010 (udienza del 21 settembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Di Iasi
IVA - Indebita detrazione - Contabilità tenuta su supporti magnetici - Vale solo per l'esercizio corrente
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