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Avviso ai litiganti

I conti a posto non bastano,
contro l’induttivo ci vuole fedeltà

Sono specifiche disposizioni legislative a concedere all’ufficio la possibilità, in caso di sospetto, di indagare pur in presenza di registri apparentemente ok

SINTESI: Con l’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 (come in materia di IVA, ai sensi dell’articolo 54 del DPR n. 633 del 1972) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (cfr., ex multis, Cassazione n. 28728/2017)
 
Ordinanza n. 21860 del 7 settembre 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Perrino Angelina M. - Est. Putaturo Donati Viscido Di Nocera M. G.
Accertamento analitico-induttivo – Articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e articolo 54 del DPR n. 633 del 1972 – L’Ufficio procede alla rettifica dei componenti reddituali anche in presenza di contabilità formalmente tenuta – Le valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti possono far desumere che la contabilità sia nel suo complesso inattendibile
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